Statuto

STATUTO (delibera 8.11.2023)

 

 

ART. 1

Nel rispetto dell’art. 18 della Costituzione e delle norme del codice civile, è costituita l’Associazione denominata: "ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA AUSTRIACA", di seguito denominata "Associazione".

ART. 2

L'Associazione non ha fini di lucro e si propone la diffusione della cultura austriaca nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e in particolare a Udine attraverso:

  1. la promozione di convegni di studio e di manifestazioni divulgative (conferenze, presentazioni e letture pubbliche di autori, spettacoli teatrali e cinematografici, concerti) intesi a far conoscere i protagonisti della letteratura e della cultura austriaca, in particolare modo di quella contemporanea, nel territorio friulano;
  2. l'incremento e la tutela del patrimonio librario afferente alla cultura austriaca nelle biblioteche cittadine, con particolare riguardo al fondo di libri austriaci presso la Biblioteca umanistica e della formazione dell'Università degli Studi di Udine;
  3. la pubblicazione di atti di convegni di studio e di ricerche relative alla letteratura e alla cultura austriaca;
  4. l'organizzazione di corsi di lingua tedesca con un particolare orientamento verso le specificità regionali austriache;
  5. l'organizzazione di corsi di aggiornamento per gli insegnanti.

 

ART. 3

La sede legale dell'Associazione è fissata presso il Dipartimento di lingue e letterature, comunicazione, formazione e società a 33100 Udine, Via Petracco, 8. ed ha durata illimitata.

Essa potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale, deliberata dall’Assemblea ordinaria degli associati e delle associate, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto ma comporta l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 

ART. 4

L'Associazione è composta da associate ordinarie e associati ordinari e associate onorarie e associati onorari.

Possono far parte dell'Associazione anche Istituzioni o Enti, sia pubblici che privati.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

 

Si acquisisce la qualità di associato semplicemente facendone domanda al Consiglio Direttivo, che decide in merito alla ammissione.

Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività svolte.

L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; all’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Sono associate onorarie e associati onorari il/la Console d’Austria a Milano, il Direttore/la Direttrice dell’Istituto Austriaco di Cultura a Milano e il Direttore / la Direttrice della Biblioteca Civica di Udine.

Sono altresì associate onorarie e associati onorari coloro che per particolari benemerenze vengono proclamate/i tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Le associate onorarie e gli associati onorari sono esonerate/i dal pagamento della quota sociale.

 

ART. 5

Tutte le associate e tutti gli associati hanno eguali diritti ed eguali doveri e tutte e tutti possono accedere alle cariche associative.

L’iscrizione all’Associazione è fatta a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Gli associati e le associate sono obbligati/e a pagare la quota che verrà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo a titolo di contributo per il raggiungimento dei fini associativi. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

È comunque facoltà degli/delle aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

 

ART. 6

La qualità di associata/associato si perde per:

  1. recesso volontario. Ciascuna associata/ciascun associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
  2. esclusione per morosità della quota associativa per tre anni consecutivi, previa espressa delibera del Consiglio Direttivo;
  3. esclusione per indegnità per:
 
  • persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
  • comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  • aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;
  • aver leso l’onorabilità, il decoro e il buon nome dell’Associazione.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; all’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

 

ART. 7

L'anno finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni anno finanziario ed entro la fine del mese di maggio, il Consiglio Direttivo dovrà procedere alla compilazione del Rendiconto per cassa dell’esercizio precedente, da sottoporre all’esame del Collegio dei Probiviri e successivamente all’approvazione dell’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dovrà procedere anche alla predisposizione di un documento previsionale per l’anno successivo.

Il rendiconto per cassa  e il documento previsionale resteranno depositati per tre mesi nella sede sociale e saranno liberamente consultabili da tutti gli associati e tutte le associate.

ART. 8

Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

  1. dagli avanzi netti di gestione;
  2. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
  3. dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
  4. da elargizioni da parte di Enti pubblici o privati e di persone fisiche.

Il patrimonio è deputato esclusivamente allo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle attività istituzionali.

 

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite:

  1. dalle quote associative e dai contributi straordinari degli associati e delle associate;
  2. dai contributi di organismi nazionali ed internazionali, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
  3. contributi pubblici e privati
  4. altre entrate compatibili con le finalità associative;
  5. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 9

Le associate e gli associati non assumono personalmente alcun impegno finanziario o vincolo di solidarietà per le obbligazioni contratte dall'Associazione alle quali si risponde esclusivamente con il patrimonio sociale.

ART. 10

Sono Organi dell'Associazione:

  • l'Assemblea delle associate e degli associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il/la Presidente;
  • Il Collegio dei Probiviri.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

 

ART. 11

L'assemblea delle associate e degli associati  si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, o ogni qualvolta lo richiedano i due terzi delle associate e degli associati.

Essa:

a) approva il rendiconto per cassa nonché il documento previsionale per l’anno successivo;

b) provvede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;

c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

d) approva i regolamenti interni che disciplinano l'attività dell'Associazione e i rapporti tra l'Associazione e gli associati, secondo i principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti;

e) delibera sulla destinazione di avanzi di gestione, comunque denominati, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;

f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

g) delibera a seguito della richiesta di appello nei confronti delle decisioni del Consiglio Direttivo relativamente ai casi di non accoglimento di un nuovo associato o di espulsione di un associato.

 

L'assemblea dei soci si riunisce in seduta straordinaria esclusivamente per votare modifiche statutarie o per deliberare le modalità di scioglimento dell'Associazione.

 

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata dal/la Presidente del Consiglio Direttivo.

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi in presenza e/o in modalità a distanza su una piattaforma digitale che permette la partecipazione a tutte le associate e tutti gli associati.

ART. 12

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci in regola con le quote sociali e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le due convocazioni possono essere fissate per lo stesso giorno; esse devono essere formulate almeno otto giorni prima del giorno indicato per la prima convocazione dalla Direttrice/dal Direttore in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) e affisse nella sede sociale.

ART. 13

L'assemblea straordinaria convocata almeno trenta giorni prima è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei due terzi dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle associate e degli associati presenti in regola con le quote sociali.

Le due convocazioni possono essere fissate per lo stesso giorno; esse devono essere formulate almeno otto giorni prima del giorno indicato per la prima convocazione dalla Direttrice/dal Direttore in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) e affisse nella sede sociale

ART. 14

Hanno diritto a partecipare all’assemblea tutti gli associati.

Ogni associata e ogni associato ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l’entità della sua partecipazione alla associazione.

Ciascuna associata e ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea.

Ogni associata e ogni associato non può essere portatore di più di 10 deleghe.

Delle delibere assembleari verrà redatto verbale su libro da tenersi a disposizione degli associati presso la sede sociale.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea ordinaria degli associati e rimane in carica per tre anni.

È composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario e può essere allargato fino ad altri quattro rappresentanti, sempre eletti dall'assemblea degli associati e delle associate. Ciascun componente è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per la preparazione dell'assemblea ordinaria e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

ART. 16

Al Consiglio Direttivo compete la direzione e la gestione dell'Associazione, nonché l'organizzazione delle iniziative culturali in particolare:

  • redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea delle associate e degli associati;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
  • nomina e revoca collaboratori/trici, consulenti, personale ed emana ogni provvedimento inerente il personale in genere;
  • delibera circa l’ammissione, la sospensione e l’espulsione delle associate e degli associati;
  • determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
  • svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

 

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di presentare una relazione sull'attività dell'Associazione e un rendiconto per cassa che deve essere approvato dall'Assemblea.

 

ART. 17

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ad ogni effetto di legge e la firma sociale.

Impegna l'Associazione secondo e limitatamente alle deliberazioni regolarmente adottate dal Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete di vigilare sull'osservanza dello statuto, sull'esecuzione delle delibere approvate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, di convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

In caso di dimissioni o di impedimento continuativo il/la Presidente viene sostituito/a dal/dalla Vice Presidente che entro cinque mesi provvede a convocare un’assemblea straordinaria per l’elezione di una nuova presidenza.

 

 

ART. 18

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri e dura in carica tre anni. I componenti sono nominati dall’assemblea ordinaria e sono rieleggibili.

I Probiviri eleggono nel loro seno il Presidente.

ART. 19

Ai Revisori è devoluta la vigilanza in materia finanziaria e sulla gestione amministrativa.

Essi presenteranno una relazione del loro operato all’assemblea ordinaria dei soci.

ART. 20

Il/La Segretario/o cura l’attività amministrativa dell’associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee assieme con il rendiconto per cassa e il documento previsionale, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell’associazione.

Il/La Tesoriere/a tiene aggiornata la contabilità e conserva la relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

 

ART. 21

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati e delle associate, la quale provvederà alla nomina di una/o o più liquidatori.

 

In caso di scioglimento dell’Associazione è compito dell’assemblea decidere come devolvere il patrimonio sociale, dovendo comunque destinarlo ad altra associazione con finalità analoghe o a finalità di pubblica utilità e salva diversa destinazione imposta dalla Legge

ART. 22

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, le parti fanno riferimento alle norme in materia nel Codice Civile e alle leggi speciali in materia di associazione.