Statuto

STATUTO

 

ART. 1

 

È costituita una associazione denominata: "ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA AUSTRIACA", di seguito denominata "Associazione".

 

ART. 2

 

L'Associazione non ha fini di lucro e si propone la diffusione della cultura austriaca nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e in particolare a Udine attraverso:

  1. la promozione di convegni di studio e di manifestazioni divulgative (conferenze, presentazioni e letture pubbliche di autori, spettacoli teatrali e cinematografici, concerti) intesi a far conoscere i protagonisti della letteratura e della cultura austriaca, in particolare modo di quella contemporanea, nel territorio friulano;
  2. l'incremento e la tutela del patrimonio librario afferente alla cultura austriaca nelle biblioteche cittadine, con particolare riguardo al fondo di libri austriaci presso la Biblioteca del Dipartimento di Lingue e Letterature Germaniche e Romanze dell'Università degli Studi di Udine;
  3. la pubblicazioni di atti di convegni di studio e di ricerche relative alla letteratura e alla cultura austriaca;
  4. l'organizzazione di corsi di lingua tedesca con un particolare orientamento verso le specificità regionali austriache;
  5. l'organizzazione di corsi di aggiornamento per gli insegnanti.

 

ART. 3

 

La sede dell'Associazione è fissata presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Germaniche e Romanze dell'Università degli Studi di Udine, Via Mantica 3, 33100 Udine.

 

ART. 4

 

L'Associazione è composta da soci ordinari e soci onorari.

Possono far parte dell'Associazione anche Istituzioni o Enti, sia pubblici che privati.

Si acquisisce la qualità di associato semplicemente facendone domanda al Consiglio Direttivo, che inappellabilmente decide in merito alla ammissione.

Sono soci onorari il Console d'Austria a Trieste, il Direttore dell'Istituto Austriaco di Cultura in Milano e il Direttore della Biblioteca Civica di Udine.

Sono altresì soci onorari coloro che per particolari benemerenze vengono proclamati tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

 

ART. 5

 

Tutti i soci hanno eguali diritti ed eguali doveri e tutti possono accedere alle cariche associative.

L’iscrizione all’Associazione è fatta a tempo indeterminato. Gli associati sono obbligati a pagare la quota che verrà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo a titolo di contributo per il raggiungimento dei fini associativi.

 

ART. 6

Si perde la qualità di socio per dimissioni scritte o per morosità per almeno tre anni consecutivi.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

 

ART. 7

 

L'anno finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni anno finanziario il Consiglio Direttivo dovrà procedere alla compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo e del conto economico.

I bilanci resteranno depositati per tre mesi nella sede sociale e saranno liberamente consultabili da tutti gli associati.

 

ART. 8

 

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da eventuali erogazioni di Enti Pubblici e privati, da donazioni, da lasciti.

Le entrate sono costituite: dalle quote sociali; da finanziamenti o contributi di Enti pubblici e privati.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

ART. 9

 

I soci non assumono personalmente alcun impegno finanziario o vincolo di solidarietà per le obbligazioni contratte dall'Associazione alle quali si risponde esclusivamente con il patrimonio sociale.

 

ART. 10

 

Sono Organi dell'Associazione:

-         l'Assemblea dei Soci;

-         il Consiglio Direttivo;

-         i Revisori dei Conti

 

ART. 11

 

L'assemblea dei soci si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, o ogni qualvolta lo richiedano i due terzi dei soci.

L'assemblea dei soci si riunisce in seduta straordinaria esclusivamente per votare modifiche statutarie o per deliberare le modalità di scioglimento dell'Associazione.

 

ART. 12

 

L'assemblea ordinaria, convocata almeno quindici giorni prima, è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci in regola con le quote sociali e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le due convocazioni possono essere fissate per lo stesso giorno.

 

ART. 13

 

L'assemblea straordinaria convocata almeno trenta giorni prima è valida se è presente la maggioranza dei due terzi dei soci.

La convocazione è fatta dal Consiglio Direttivo con avviso affisso nella sede sociale e con lettere spedite almeno otto giorni prima dell’assemblea.

 

ART. 14

 

Hanno diritto a partecipare all’assemblea tutti gli associati.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l’entità della sua partecipazione alla associazione.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea.

Ogni associato non può essere portatore di più di dieci deleghe.

Delle delibere assembleari verrà redatto verbale su libro da tenersi a disposizione degli associati presso la sede sociale.

 

ART. 15

 

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci e rimane in carica per un anno.

È composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario e può essere allargato fino ad altri quattro rappresentanti, sempre eletti dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per la preparazione dell'assemblea ordinaria e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

 

ART. 16

 

Al Consiglio Direttivo compete la direzione e la gestione dell'Associazione, nonché l'organizzazione delle iniziative culturali.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di presentare una relazione sull'attività dell'Associazione e un bilancio che deve essere approvato dall'Assemblea.

 

 

ART. 17

 

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ad ogni effetto di legge e la firma sociale.

Impegna l'Associazione secondo e limitatamente alle deliberazioni regolarmente adottate dal Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete di vigilare sull'osservanza dello statuto, sull'esecuzione delle delibere approvate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, di convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

 

ART. 18

 

Il Presidente e il Vice Presidente vengono autorizzati a compiere tutte le pratiche intese all'acquisto da parte dell'Associazione della personalità giuridica.

 

ART. 19

 

I Revisori dei conti, in numero di tre, durano in carica tre anni, sono nominati dall’assemblea ordinaria e sono rieleggibili.

I Revisori eleggono nel loro seno il Presidente.

 

ART. 20

 

Ai Revisori è devoluta la vigilanza in materia finanziaria e sulla gestione amministrativa.

Essi presenteranno una relazione del loro operato all’assemblea ordinaria dei soci.

 

ART. 21

 

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso dei scioglimento dell’Associazione è compito dell’assemblea decidere come devolvere il patrimonio sociale, dovendo comunque destinarlo ad altra associazione con finalità analoghe o a finalità di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta alla legge.

 

ART. 22

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, le parti fanno riferimento alle norme in materia nel Codice Civile e alle leggi speciali in materia di associazione, in particolare al D. Lgvo 4.12.1997 n. 460.

 

 

 

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